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DUCR - Documento unico regolarità contributiva

EDILIZIA E CANTIERI

DURC – Documento unico regolarità contributiva

Dal 01 Gennaio 2006 rilascio del certificato da parte della Cassa Edile
Obbligo documento regolarità per i lavori privati soggetti a concessione edilizia o Dia

Con il D.L. 276/2003 è stato introdotto l’obbligo di richiesta di un certificato di regolarità contributiva per i lavori di edilizia da rilasciarsi, oltre che dall’Inps e dall’Inail anche dalle casse edili.
In seguito a ciò è stata stipulata una convenzione che demanda alle casse edili il rilascio di un documento unico di regolarità contributiva – DURC. Dal 01 gennaio 2006 per appalti sia pubblici che privati le imprese dovranno richiedere tale certificato alla Cassa Edile di competenza compilando l’apposito modulo disponibile presso gli uffici della Confartigianato e su alcuni siti: www.sportellounico-previdenziale.it – www.inail.it – www.inps.it.
Per richiedere il DURC deve essere utilizzato il modulo unificato che potrà essere inoltrato o in via telematica (che è considerata la modalità principale) oppure direttamente allo sportello unico presso le casse edili. La richiesta può essere fatta anche all’INAIL o all’INPS che trasmetteranno la richiesta alla cassa edile competente per territorio, la sede abilitata al rilascio della certificazione di regolarità contributiva. Il tempo massimo per il rilascio del DURC è stato fissato in 30 giorni.
Nel caso in cui decorra il termine suddetto senza che l’Inps e l’Inail si siano pronunciati, scatta il cosiddetto silenzio-assenso relativamente alla regolarità nei confronti di tali Enti e quindi il DURC dovrà essere emesso.
Il DURC sarà in duplice copia originale (uno per il richiedente ed uno da tenere agli atti), firmato dal responsabile dell’iter procedimentale e trasmesso al richiedente con raccomandata con ricevuta di ritorno. La certificazione di regolarità contributiva ha validità un mese decorrente dalla data di rilascio.
E’ importante ricordare che il Ministero del Lavoro con nota n. 3144/2005 ha precisato che: per il lavori soggetti a concessione edilizia o Dia (Denunzia inizio attività), l’obbligo di mostrare la regolarità contributiva ricade su tutte le imprese, anche quelle non edili.
Pertanto, tutte le imprese che eseguono lavori edili hanno l’obbligo di dimostrare la regolarità contributiva, a prescindere dal settore in cui sono inquadrate. Dunque anche idraulici, falegnami ed elettricisti ove impiegati in lavorazioni soggette all’obbligo del rilascio della concessione edilizia o Dia devono dimostrare la regolarità contributiva.
Di conseguenza le imprese che sono inquadrate nel settore edile possono avvalersi del Durc; le altre devono ricordare, per dimostrare la regolarità contributiva, ai rispettivi istituti previdenziali ed assistenziali INPS e INAIL.
Si precisa infine, che stando all’interpretazione recentemente fornita dall’Inps e confermata dal Ministero del Lavoro, l’obbligo di regolarità contributiva del Durc interessa unicamente “le imprese esecutrici” quindi il coinvolgimento delle sole imprese con lavoratori subordinati e l’esclusione dei lavoratori autonomi e delle società senza dipendenti.

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