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Nuove norme sulla protezione dei lavoratori Dal rischio rumore – vibrazioni e amianto

La pubblicazione del D.Lgs. 195 del 10 aprile 2006 sulla Gazzetta Ufficiale n.124 del 30/05/2006 ha introdotto nel Decreto Legislativo 626/94 un nuovo titolo V-bis “Protezione da agenti fisici (Rumore)”.
Le nuove norme, indirizzate a tutte le imprese di ogni settore con lavoratori (eccetto quelle della navigazione aerea e marittima, nonché quello della musica e delle attività ricreative), abrogano completamente le vecchie disposizioni in materia di “rumore” contenute nel Capo IV del D.Lgs. 277/91 e determiniamo i nuovi requisiti minimi di sicurezza contro i rischi di esposizione al rumore in vigore il 14/12/2006.
 
In modo schematico riassumiamo i nuovi obblighi del datore di lavoro in riferimento ai nuovi livelli di rischio:
VALORE OBBLIGHI E PRESCRIZIONI
Sempre (anche al di sotto del valore inferiore di azione di 80 db(A) e 112 Pa di picco) -effettuazione della valutazione del rischio
-eliminazione rischi alla fonte o riduzione al minimo
Uguale al valore inferiore di azione 80 db(A) e 112 Pa di picco -informazione e formazione dei lavoratori in relazione ai rischi proveniente dall’esposizione

Maggiore al valore inferiore di azione 80 db(A) e 112 Pa di picco -valutazione del rischio con misurazioni
-informazioni e formazione dei lavoratori
-messa a disposizione dei D.P.I
-sorveglianza sanitaria su richiesta
Uguale al valore superiore di azione 85 db(A) e 140 Pa di picco -oltre agli adempimenti precedenti il datore di lavoro si assicura che i lavoratori indossino i D.P.I.

Maggiore al valore superiore di azione 85 db(A) e 140 Pa di picco -valutazione del rischio con misurazione
-informazione e formazione dei lavoratori
-assicurarsi che i lavoratori che i lavoratori indossino i D.P.I.
-obbligo di sorveglianza sanitaria
-delimitazione aree a rischio ed apposizione segnaletica
-programma di misure per ridurre il rischio

Maggiore al valore limite di 87 db(A) e 200 Pa di picco -individuazione delle cause e adozione misure per riportare i valori sotto il limite
-modifica delle misure di protezione e prevenzione
Come si può desumere dalla tabella, l’inquadramento generale della normativa e delle misure da adottare non sono cambiati rispetto al D.Lgs. 277/91 ma si sono abbassati i livelli di protezione: particolare attenzione dovrà essere posta al nuovo valore limite di esposizione 87 db(A) e 200 Pa di picco poiché in caso di superamento dovranno essere immediatamente adottate misure di contenimento.
Ai fine di valutare il rispetto del valore limite di esposizione, la novità molto interessante delle nuove disposizioni riguarda la possibilità di poter effettuare le misurazione dei livelli di esposizione tenendo conto dell’attenuazione prodotta dai dispositivi di protezione individuali indossati dal lavoratore. Il datore di lavoro, quindi pur essendo in possesso della valutazione del rischio da esposizione al rumore eseguita ai sensi del D.Lgs. 277/91, dovrà predisporre una nuova valutazione, con nuove misurazioni dei livelli se necessario, ed adempiere agli obblighi previsti. La valutazione e le misurazioni dovranno, come per la precedente normativa, essere rinnovate ogni 4 anni o, comunque, in occasione di notevoli mutamenti.
Altre novità in materia di salute e sicurezza dei lavoratori- Rischio vibrazione e rischio di amianto
Di seguito si evidenziano i due decreti legislativi che nell’ultimo anno, oltre a quello relativo al rischio rumore su indicato, hanno integrato la normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori:
-D. Lgs. N. 187 del 19 agosto 2005 “Attuazione della direttiva 2002/44/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni meccaniche”.
-D. Lgs. N.257 del 25 luglio 2006 “Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall’esposizione all’amianto durante il lavoro”.
Per quanto riguarda il primo decreto inerente il RISCHIO DA VIBRAZIONE MACCANICHE, ricordiamo che il provvedimento in esame si applica alle imprese che espongono i lavoratori a tale rischio ed i settori delle attività che possono rientrare sono molteplici: edilizia, tessile, metal meccanica, trasporti, legno,ecc…Il datore di lavoro deve provvedere alla valutazione dell’esposizione dei propri lavoratori alle vibrazioni con l’ausilio, se disponibili, della banca dati tenute dall’ISPESL, con le informazioni fornite dai fornitori delle attrezzature e/o tramite le misurazioni dirette. Nel decreto vengono stabilite le misure di prevenzione e protezione, le modalità di informazione e formazione dei lavoratori, le procedure per la sorveglianza sanitaria e le modalità di gestione delle cartelle sanitarie. Il secondo decreto, relativo alla protezione dei lavoratori dal RISCHIO DI ESPOSIZIONE ALL’AMIANTO, abroga a decorrere dalla data di entrata in vigore le disposizioni del Capo III del D.Lgs. 626/94 con un nuovo Titolo Vi-Bis. L’esposizione dei lavoratori all’amianto è ormai legata alle attività di manutenzione, rimozione, bonifica e trattenimento dei rifiuti, essendo vietate le attività di produzione e utilizzo dello stesso. Il datore di lavoro, nell’ambito della valutazione dei rischi, valuta l’esposizione alle polveri di prevenzione e protezione prevista(informazione e formazione, sorveglianza sanitaria, tenuta cartelle sanitarie e registro di esposizione).
Novità importante riguarda il valore limite di esposizione che viene ridotto a 0,1 fibre per centimetro cubo di aria, misurato come media ponderata nel tempo di riferimento di 8 ore. Viene, infine, stabilito l’obbligo di effettuare qualsiasi attività di demolizione e di rimozione solo da imprese iscritte all’albo dei gestori ambientali.

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