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Con l’abrogazione della legge n.1002 del 1956, l’art.4 del Decreto Bersani (ora legge n. 248/2006 – “ Manovra di rilancio economico e sociale”) ha fatto venire meno il limite quantitativo alla produzione di pane e al numero di panifici nei singoli comuni.
Non è più previsto, inoltre, il rilascio di un’autorizzazione da parte delle Camere di Commercio, che come alcuni sapranno, operavano sentita una Commissione composta anche da una rappresentanza dell’associazione provinciale del settore della panificazione, con il compito di accertare l’opportunità del nuovo impianto di panificazione, con il compito di accertare l’opportunità del nuovo impianto di panificazione in relazione alla densità dei panifici esistenti e del volume della produzione nella località ove veniva richiesta l’autorizzazione. Non è più previsto, ancora, il rilascio di un’apposita licenza di panificazione da parte della medesima Camera di Commercio, previo accertamento dell’efficienza degli impianti e della loro rispondenza ai requisiti tecnici ed igienico-sanitari.
In luogo delle su richiamate norme, oggi, per avviare un impianto di nuovo panificio, e per il trasferimento o la trasformazione di panifici esistenti, è necessaria la presentazione di una dichiarazione di inizio attività (DIA) al Comune, secondo le norme vigenti (art. 19 della legge n. 241/90). Alla D.I.A. deve aggiungersi “l’autorizzazione della competente Azienda sanitaria locale (ASL) in merito ai requisiti igienico-sanitari e l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera, il titolo abilitativo edilizio e il permesso di agibilità dei locali, nonché l’indicazione del nominativo del responsabile dell’attività produttiva, che assicura l’utilizzo di materie prime in conformità alle norme vigenti, l’osservanza delle norme vigenti, l’osservanza delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza dei luoghi di lavoro e la qualità del prodotto finito”.
Dopo 30 giorni dalla data di presentazione della DIA (corredata dei documenti su evidenziati), è possibile iniziare l’esercizio dell’attività, dandone contestualmente comunicazione al Comune di pertinenza.
Non c’è dubbio che l’odierna procedura rende più accessibile a nuovi operatori l’accesso l mercato della panificazione.
Confartigianato, nel sollevare le istanze provenienti dalla categoria dei panificatori, ha ottenuto che il nuovo Governo recepisse quantomeno taluni accorgimenti rivolti alla tutela della professionalità degli operatori già esistenti e della qualità delle loro produzioni.
Il provvedimento in commento, infatti prevede che, con apposito Decreto interministeriale, da emanarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto Bersani (12 agosto 2006), saranno disciplinate la denominazione di panificio (da riservare alle imprese che svolgono l’intero ciclo di produzione del pane, dalla lavorazione delle materie prime alla cottura finale); la denominazione di pane fresco (da riservare al pane prodotto secondo un processo di produzione continuo, privo di interruzioni finalizzate al congelamento….da porre in vendita entro un termine che tenga conto delle tipologie panarie esistenti a livello territoriale); l’adozione della dicitura pane conservato con l’indicazione dello stato o del metodo di conservazione utilizzato. Non va, inoltre, dimenticato che la nuova normativa prevede l’indicazione obbligatoria del “responsabile dell’attività produttiva” soggetto questo che a buon diritto può identificarsi con l’artigiano panificatore, in virtù dell’esperienza e delle competenza professionale maturata nel settore.




