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Maxi Sanzione per lavoro irregolare

Il Ministero ha ribadito che la maxisanzione può essere applicata solo nel caso di impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria.
Ciò significa che per integrare i presupposti sostanziali dell’applicabilità della maxisanzione, non basta aver omesso un singolo obbligo di iscrizione c/o comunicazione, ma deve trattarsi di un lavoratore la cui posizione risulti irregolare sotto ogni profilo (lavoristico, assicurativo e previdenziale).
Quindi, nel caso dei collaboratori familiari, dei coadiuvanti e dei soci delle imprese artigiane, la maxisanzione potrà essere applicata solo qualora manchino, ove previsti, entrambi gli “obblighi documentali” (iscrizione al libro matricola e alla gestione previdenziale artigiani INPS) e ricorrano i requisiti dell’abitualità e della prevalenza al lavoro aziendale.
Nel caso in cui, invece, è stato effettuato almeno uno dei due adempimenti (iscrizione alla gestione previdenziale artigiani INPS o iscrizione nel libro matricola) non è applicabile la maxisanzione ma potrà essere applicata la specifica sanzione per il mancato adempimento del singolo obbligo previsto (mancata iscrizione all’INPS o mancata iscrizione nel libro matricola, ove previsto).
Pur non essendo stato, quindi, modificato quanto previsto dalla circolare INAIL n. 70 del 22 luglio 1997 e dalla successiva nota prot. N. 2813 del 16 dicembre 2004 a proposito di soggetti esonerati dalla tenuta dei libri regolamentari, bisogna considerare che:
- l’impresa artigiana senza dipendenti è esonerata dall’istituzione del libro matricola. Per tale tipologia di impresa, la maxisanzione troverà applicazione nel caso in cui l’ispettore verifichi che i collaboratori familiari, i coadiuvanti ed i soci non risultino iscritti alla gestione previdenziale artigiani INPS;
- l’impresa artigiana con dipendenti ha l’obbligo d istituire il libro matricola. Per tale tipologia d’impresa, quindi, la maxisanzione troverà applicazione nel caso in cui l’ispettore verifichi che entrambi gli obblighi previsti non siano stati adempiuti.

Il Ministero de Lavoro non ha, infatti, chiarito se l’esenzione dall’iscrizione nel libro matricola dei collaboratori, coadiuvanti e soci permane anche nel momento in cui l’impresa artigiana ha dei lavoratori dipendenti. In tale ipotesi, a titolo prudenziale, si consiglia di iscrivere anche tali soggetti nel libro matricola.

I medesimi presupposti sostanziali debbono essere considerati anche nel caso di impiego di lavoratori domestici e di lavoratori autonomi (parasubordinati), quali co.co.co., co.co.pro, mini co.co.co. e associati in partecipazione con apporto di lavoro.
Resta ferma l’applicazione della specifica sanzione per il mancato adempimento de singolo obbligo previsto.
Per quanto riguarda, invece, l’impiego di un prestatore d’opera di cui all’art. 2222 del codice civile, sia esso artigiano o non artigiano, la maxisanzione non trova applicazione stante l’assenza per il datore di lavoro o il committente di obblighi o adempimenti di natura lavoristica, previdenziale c/o assicurativa.
In tal caso, infatti, l’obbligo di iscrizione nel registro delle imprese o nell’albo delle imprese artigiane grava sul prestatore di lavoro e non sul committente che si avvale della prestazione professionale.

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