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Nella tragedia di Torino, 3 estintori su 5 non hanno funzionato. Avrebbero potuto salvarsi quei lavoratori se tutti gli estintori fossero stati in perfetta efficienza?
Non lo sapremmo mai o almeno sino a che le indagini da parte degli inquirenti non saranno completate.
C’è di fatto, però, che gli estintori- se in perfetta efficienza e quindi carichi – possono davvero salvarci la vita. Gia nel 1934 prima e successivamente con il DPR 547/55, il legislatore aveva stabilito i requisiti tecnici degli estintori, che miravano al loro miglioramento ed efficienza.
Nel tempo l’evoluzione tecnica ha prodotto apparecchi sempre più moderni ed avanzati e parallelamente anche il legislatore ha modificato i dettami di legge.
Dagli estintori di prima generazione realizzati in conformità ai dettami del D.M. 31 luglio 1934 e del DPR 547/55 si è passati ad apparecchi di seconda generazione che hanno visto il rispetto dei dettami normative legati al D.M. 20 dicembre 1982, per giungere ai più moderni estintori di terza generazione che vedono la loro normativa di riferimento nel più recente D.M. del 7 gennaio 2005.
Che cosa, quindi, un titolare di azienda, ma anche gli addetti alla sicurezza devono sapere per una corretta gestione dell’apparecchio. Allo stato attuale la legislazione riconosce omologabili solo gli estintori che risultano conformi ai dettami del gia citato decreto del 7 gennaio 2005. Decreto che ha recepito una norma europea (EN 3/7 del 2004) non ancora armonizzata ma che ha introdotti nuovi concetti per la omologazione e l’utilizzo del mezzo di sicurezza.
In sostanza, il decreto riconosce la sola omologazione ai fini antincendio rimandando l’accettabilità dei rischi da pressione alle apposite procedure meglio conosciute come la direttiva PED. In altre parole, un estintore oggi deve avere due requisiti fondamentali la resistenza allo scoppio certifica e la capacità di spegnimento riconosciuta con la omologazione.
L’utilizzatore, invece, ha l’obbligo di usare solo estintori omologati, di mantenere in efficienza il dispositivo con idonee verifiche semestrali e conformi alle regole dettate dalla norma UNI 9994 edizione 2003, del D.M. 10 marzo 1998, del D.Lvo 626/1994 e di quanto indicato nel libretto di uso e manutenzione. L’adempimento del rispetto dell’utilizzo di estintori omologati è dimostrato attraverso il possesso della “ DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’”.
La regolarità manutentiva è attestata attraverso l’esistenza del registro di manutenzione antincendio in cui vengono annotate le verifiche effettuate. Ultima considerazione che interessa l’utilizzatore finale è la dimostrazione di aver informato e formato il proprio personale dipendente circa le modalità da seguire per l’utilizzo corretto degli estintori. Il lavoratore incaricato a sua volta memorizza l’ubicazione degli estintori nel proprio ambiente di lavoro, verifica le condizioni dell’apparecchio avvertendo il responsabile di qualunque anomalia. Il manutentore, (generalmente ditta esterna), dal canto suo, su incarico formale del datore del lavoro, deve svolgere la manutenzione rispettando quanto indicato dalla norma Uni 1994. rilascia il rapporto di manutenzione riguardo al proprio intervento che sarà trascritto nell’apposito registro e compila il relativo cartellino di avvenuta manutenzione da apporre sull’estintore. Con riferimento all’utilizzazione degli estintori omologati con il precedente decreto ministeriale del 20 dicembre 1982, bisogna evidenziare che questi saranno validi per diciotto anni a partire dalla data di produzione che, insieme al codice costruttore e matricola dell’estintore, è punzonata sulla carcassa.
L’estintore, inoltre, per la direttiva PED se marcato CE dovrà essere sottoposto ad una verifica di scoppio ogni dodici anni, se non marcato CE la verifica avrà periodicità di sei anni.
Inoltre dal prospetto della norma UNI 9994 gli estintori in funzione del tipo polvere, acqua o schiuma, anidride carbonica, alogenati devono subire una revisione con periodicità che va dai trentasei mesi per la polvere ai settantadue mesi per gli alogenati.




