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SETTORE AMBIENTE E SICUREZZA
Torna ad essere obbligatoria la vidimazione dei registri di carico/scarico dei rifiuti e la loro vidimazione dovrà essere eseguita solo presso le Camere di Commercio territorialmente competenti.
In data 29 gennaio 2008 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 24 il Decreto Legislativo n. 4 del 16 gennaio 2008, che rivede il Decreto Legislativo n. 152/2006 e che entrerà in vigore il 13 febbraio 2008.
Con nota scritta l’Unione Nazionale delle Camere di Commercio ha inviato chiarimenti sulle novità contenute nel suddetto Decreto, soprattutto per quanto riguarda la vidimazione dei registri di carico e scarico rifiuti, affidata alle Camere di Commercio.
Di seguito si riportano le novità introdotte dal decreto legislativo concernente “Ulteriori modifiche al D.Lgs.152/2006”, approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri il 21/12/2007, che interessano (con riferimento alla parte quarta del Decreto) le attività delle Camere di Commercio.
MUD
Viene in parte riformulato l’articolo 189 del D.Lgs. 152/2006:
A) Si reintroduce l’obbligo di presentazione del MUD per i produttori di rifiuti speciali non pericolosi derivanti:
- da lavorazioni industriali;
- da lavorazioni artigianali;
- dall’ attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi.
Questi produttori, tuttavia, sono esclusi dall’obbligo - esclusivamente in relazione alla produzione di rifiuti non pericolosi – nell’ipotesi in cui non superino i 10 dipendenti.
B) Si specifica che le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi non sono soggette all’obbligo di presentazione del MUD. Sono, quindi, tenuti all’obbligo i trasportatori dei propri rifiuti pericolosi indipendentemente dalla quantità trasportata.
MODULISTICA e SOFTWARE MUD
Si ricorda che la modulistica cartacea per la presentazione del MUD non ha subito variazioni rispetto allo scorso anno. Il software per la compilazione del MUD 2008 (anno di riferimento 2007) verrà diffuso entro i primi 10 giorni del mese di marzo. Anche i diritti di segreteria rimangono invariati.
REGISTRI DI CARICO E SCARICO DEI RIFIUTI
Viene modificato l’articolo 190.
Al comma 6 viene previsto che i registri siano numerati, vidimati e gestiti dalle Camere di Commercio territorialmente competenti. Sino ad ora le Camere di Commercio erano tenute a vidimare solo i formulari e non in forma esclusiva; i formulari, infatti, potevano essere vidimati dalle Camere di Commercio e dall'Agenzia delle entrate.
Dal 13 febbraio le Camere di Commercio dovranno vidimare anche i registri di carico e scarico – siano essi cartacei ovvero tenuti mediante strumenti informatici - ed in forma esclusiva: tale adempimento, a differenza di quello relativo ai formulari, non è posto a carico anche dell'Agenzia delle entrate che sino ad oggi hanno adempiuto a tale compito.
Il comma 6 prevede, inoltre, che i registri siano numerati vidimati e gestiti con le procedure di regolarità fissate dall’art. 39 del DPR 26.10.1972 n. 633.
Di conseguenza le Camere di Commercio dovranno numerare progressivamente in ogni pagina i registri che saranno loro presentati.
Le Camere, inoltre, non devono bollare detti registri a seguito delle modifiche al codice civile contenute nell’art. 7 bis della legge 8.08.1994 n. 489 e dall’art. 8 della legge 18.10.2001 n. 383.
Non sono infine dovute la tassa di concessione governativa e l’imposta di bollo, come anche recentemente chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 159 del 11.11.2005.
Importante per tutti gli utenti: I registri già attivi e non vidimati in uso presso le imprese non potranno essere più utilizzati dalla data di entrata in vigore del correttivo (13 febbraio 2008) e le imprese dovranno adottarne uno nuovo.
ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI
A) Viene modificata la procedura di iscrizione all’Albo per le imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto dei propri rifiuti non pericolosi o pericolosi entro trenta chili o litri al giorno.
L’iscrizione all’Albo è effettuata sulla base di comunicazione alla Sezione regionale o provinciale territorialmente competente (che rilascia il relativo provvedimento entro i successivi trenta giorni) in cui l’interessato attesta sotto la sua responsabilità:
- la sede dell’impresa e l’attività da cui sono prodotti i rifiuti;
- le caratteristiche e la natura dei rifiuti prodotti;
- gli estremi identificativi e l’idoneità tecnica dei mezzi utilizzati per il trasporto.
I provvedimenti di iscrizione dovranno essere rilasciati entro 30 giorni dalla presentazione delle comunicazioni.
Si conferma il pagamento di un diritto annuale di registrazione pari a 50 €.
Si introduce l’obbligo di comunicare ogni variazione intervenuta successivamente all’iscrizione.
B) La comunicazione di inizio attività per l’esercizio delle operazioni di recupero rifiuti deve essere fatta alla Provincia competente e non più alla Sezione regionale o provinciale dell’Albo.
C) Torna l’obbligo di iscrizione all’Albo per le aziende speciali dei Comuni o loro società di gestione dei servizi pubblici; ovvero le cosiddette ex municipalizzate dovranno nuovamente iscriversi all’Albo per la gestione della raccolta e trasporto dei rifiuti urbani.




