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Il DPR 462 del 2001 sancisce l'obbligatorietà da parte del datore di lavoro, su cui responsanilità civile e penale, a richiedere la verifica periodica dell'impianto di messa a terra, dispositivi ed impianti di protezione contro le scariche atmosferiche ed impianti in luoghi particolari. Tale obbligo è applicato in tutte le attività che hanno l'obbligo di avere il Documento di Valutazione dei Rischi, previsto dal Decreto Legislativo 626 del 1994, avvero tutte le aziende che hanno dipendenti, soci o collaboratori. A seconda della tipologia gli impianti di terra devono essere verificati ogni cinque o due anni. L'obbligatorietà da parte del datore di lavoro di verifica periodica è effettuata ogni 5 anni per dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, impianti di messa a terra ed impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione collocati nei luoghi di lavoro mentre la periodicità è ridotta 2 anni per tutti gli impianti installati in cantieri, in localiadibiti ad uso medico e negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio.
Si precisa che l'obbligo scatta in tre casi:
1) dalla data dell'ultima verifica dell'USL o dell'ARPA;
2) dalla data della denuncia fatta dal datore di lavoro all'ISPESL o all'ARPA;
3) dalla data della dichiarazione rilasciata dall'elettricista, in base alla legge 46/90.
Considerato che l'oobligo di richiedere e far eseguire verifiche periodiche di legge è a carico del datore di lavoro, la mancata effettuazione delle verifiche di legge è una inosservanza che viene contestata al datore di lavoro da parte di Ispesl, NAS, ISpettorato del lavoro, ecc. in fase di attività di vigilanza.
Il datore di lavoro pertanto deve essere in possesso del verbale di verifica rilasciato dall'Organismo di ispezione per poterlo esibire in occasione di controlli da parte degli Enti preposti. Le sanzioni previste in caso di mancata ottemperanza agli obblighi di legge previsti dal DPR 462/01 sono:
- Arresto sino a tre mesi o ammende da € 258,23 a € 1.032,91, in casi di applicabilità dell'art. 9 comma 2 del DPR 462/01;
- Arresto da tre mesi o ammenda da € 1.549,37 a € 4.131,66, in caso di applicabilità dell'art. 32 , 35 del D. Lgs. 626/94.
Tali sanzioni, essendo di carattere penale, si applicano a tutte le persone dell'azienda responsabili penalmente (per es. tutti i soci delle snc, tutti i soci accomandatari delle sas e l'amministratorew delle srl.




