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Consiglio dei Ministri del 01/04/2008 - nuovo decreto sulla sicurezza nei luoghi di lavoro

Il Consiglio dei Ministri del 1 Aprile 2008 ha approvato in via definitiva il decreto legislativo recante il testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Un provvedimento secondo Confartigianato, che continua a basarsi esclusivamente su un’inaccettabile inasprimento delle sanzioni a carico delle aziende e si concentra più su aspetti formali che sostanziali. Confartigianato auspicava invece un riordino della normativa che puntasse a migliorare le tutele nei confronti dei lavoratori dipendenti ed autonomi attraverso la semplificazione normativa e l’adozione di misure ed interventi volti a favorire la piena affermazione della cultura della sicurezza.
Tra le principali novità troviamo:
- ampliamento nel campo di applicazione delle disposizioni in materia di salute e sicurezza, con conseguente innalzamento dei livelli di tutela di tutti i prestatori di lavoro;
- rafforzamento delle prerogative delle rappresentanze in azienda, in particolare di quelle dei rappresentanti dei lavoratori territoriali e la creazione di un rappresentante di sito produttivo;
- rivisitazione e coordinamento delle attività di vigilanza, in un’ottica di ottimizzazione delle risorse, eliminazione delle sovrapposizioni e miglioramento dell’efficienza degli interventi.
- Viene creato un sistema informativo pubblico, ma al quale partecipano le parti sociali per la condivisione e la circolazione di notizie sugli infortuni, sulle ispezioni e sulle attività in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- Revisione del sistema delle sanzioni. In base ai criteri indicati dalla legge delega 123/2007 è stato prevista la pena dell’arresta da sei a diciotto mesi per il datore per il datore di lavoro che non abbia effettuato la valutazione dei rischi cui possono essere esposti i lavoratori in aziende che svolgano attività con elevata pericolosità. Nei casi meno gravi di inadempienza, il decreto legislativo prevede, invece, che al datore di lavoro si applichi la sanzione dell’arresto alternativo all’ammenda o della sola ammenda, con un’attenta graduazione delle sanzioni in relazione alle singole violazioni. Per favorire l’adeguamento alle disposizioni indicate, al datore di lavoro che si mette in regola non è applicata la sanzione penale ma una sanzione pecuniaria. Nella stessa logica, il datore di lavoro che cominci ad eliminare concretamente le conseguenze della violazione o che adempia, pur tardivamente, all’obbligo violato ottiene, nel primo caso, una riduzione della pena, nel secondo caso la sostituzione della pena con una sanzione pecuniaria che va da un minimo di 8.000 a un massimo di 24.000 euro. Ovviamente tale possibilità è esclusa quando il datore di lavoro sia recidivo o si siano determinate, in conseguenza della mancata valutazione del rischio, infortuni sul lavoro con danni alla salute del lavoratore. Restano, naturalmente, inalterate le norme del codice pensale per l’omicidio e le lesioni colpose causate dal mancato rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro;
- Eliminazione o la semplificazione degli obblighi formali, attraverso la riduzione del numero e del peso per le aziende degli adempimenti di tipo burocratico, in quanto non incidenti sulel condizioni di salute e sicurezza degli ambienti di lavoro.

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