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La legge 3 agosto 2007 nr. 123, tra le varie modifiche apportate alla legislazione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, ha previsto che in sede di gara di appalto venisse espressamente considerato il rischio da interferenza. Tale rischio, che è espressamente valutato negli appalti di lavori assoggettati alle norme previste nei decreti 494/1996 e 222/2003, non era chiaramente definito in materia di appalti di servizi e forniture. Per questo motivo l’autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha indicato, con determinazione n. 3 del 7 marzo 2008, in quali condizioni è necessario redigere per appalti di servizi e forniture il documento unico di valutazione dai rischi di interferenza, in seguito denominato DUVRI, documento obbligatorio per le stazioni appaltanti ogni qualvolta nelle attività da appaltare vi sia il pericolo di interferenza. Nel caso specifico di servizi e forniture si verifica una interferenza ogni qualvolta si possono configurare tra il personale del committente e quello dell’appaltatore o tra il personale di imprese diverse, o tra i lavoratori delle varie imprese ed il pubblico, dei rischi che possono essere interferenti.
Pensiamo, tanto per citare un esempio, ad una impresa di pulizia che svolge il suo servizio in un ambiente a rischio, pensiamo allo svolgimento dei lavori nelle scuole, negli ospedali, in un’industria ecc ..
In ogni caso i criteri da prendere in considerazione per la verifica della redazione del DUVRI possono essere la sovrapposizione di più attività svolte nello stesso luogo da lavoratori di imprese diverse, lavorazioni che l’appaltatore deve eseguire in concomitanza nei luoghi di lavoro del committente con la presenza del suo personale e/o degli utenti, lavorazioni che l’appaltatore deve eseguire in concomitanza dei rischi propri delle lavorazioni del committente e così via.
In questi casi, per esempio, la stazione appaltante è tenuta alla redazione del DUVRI e contestualmente deve specificare il costo relativo alla sicurezza che deve essere non soggetto ribasso d’asta e deve risultare congruo rispetto alla entità ed alle caratteristiche dei lavori. Il riferimento legislativo, per le stazioni appaltanti di servizi e forniture e relativo alla redazione del DUVRI, trova riscontro nel nuovo enunciato dell’art. 7 del D.Lvo 626/1994 e nell’enunciato dell’articolo 86 del D.lvo 163/2006 conosciuto quest’ ultimo come il nuovo codice dei contratti pubblici per gli appalti. L’articolo 7 citato prescrive, per i datori di lavoro committenti, l’obbligo promuovere la cooperazione ed il coordinamento tra committente ed appaltatore con il chiaro obbiettivo di eliminare le interferenze e dove ciò non fosse possibile di regolamentarle. L’art. 86, invece, prescrive che venga effettuata la valutazione dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso d’asta. Per quanto attiene il contenuto del DUVRI appare chiaro che esso non dovrà riportare i rischi propri delle singole imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in quanto questi rischi propri delle singole imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in quanto questi rischi sono già oggetto di una diversa valutazione e che trova il suo strumento legislativo nella redazione del POS ( piano operativo di sicurezza). Da notare anche che il DUVRI è uno strumento dinamico e cioè esso necessita di continui aggiornamenti conseguenti alle varie situazione che si possono verificare durante l’esecuzione delle lavorazioni, siano esse subappalti, modifiche di carattere tecnico, modifiche dell’organizzazione delle lavorazioni, sono alcune delle eventuali mutazioni che possono dar luogo ad una aggiornamento del DUVRI. Con riferimento alla stima dei costi della sicurezza questi si possono identificare, in analogia con quanto dettato dall’articolo 7 del DPR 222/2003, con gli apprestamenti, le misure di protezione individuale e collettive, con i costi necessari per gli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza da realizzare attraverso uno sfasamento delle lavorazioni interferenti, ecc… Bisogna ancora premettere che in caso di non redazione del DUVRI, per l’assenza di rischi interferenti, nel bando di gara si dovranno comunque indicare i costi per la sicurezza che avranno valore zero, intendendosi con questo che comunque è stato valutato il rischio da interferenza.




