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Il Governo, in attuazione della legge delega n.77 del 20 giugno 2007, ha emanato il D.Lgs. N. 234 del 19 novembre 2007, relativo all’organizzazione dell’orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto. In particolare, l’art. 8 di tale decreto ha previsto, dal 1° Gennaio 2008, l’obbligo di istituzione e tenuta di un registro apposito ove annotare l’orario di lavoro effettuato dai lavoratori mobili delle imprese di autotrasporto. La nuova disciplina si applica solo ai lavoratori di imprese che svolgono attività nel settore dell’autotrasporto, e non invece ai lavoratori, anche se mobili, dipendenti di imprese inquadrate in altri settori. In seguito alle richieste di Confartigianato, preoccupata di evitare inutili duplicazioni di dati contenuti in altri libri obbligatori, il Ministero del Lavoro ha chiarito che il registro deve contenere i soli dati relativi all’orario di lavoro del personale mobile, e segnatamente: cognome, nome, numero di matricola e numero di ore lavorative in ciascun giorno per ogni dipendente, tendendo distante le ore di straordinario. In assenza di un modello ufficiale previsto dalla normativa, può essere utilizzato qualsiasi registro che contenga i dati sopra elencati. Le sanzioni amministrative per la mancata o irregolare tenuta del registro variano tra i 250 e 1500 euro. La Confartigianato ha espresso riserve per la mancata coincidenza tra l’entrata in vigore del Decreto e dell’obbligo ivi previsto, ossia il 1° gennaio 2008, e l’emanazione delle disposizioni attuative. Il Ministero ha rassicurato che, in relazione alle ipotesi di omessa istituzione e omessa o tardiva vidimazione, le sanzioni saranno erogabili solo dalla data di emanazione delle disposizioni attuative.




