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L’articolo 32 del D.L. 207/08, ha introdotto il principio generale in base al quale dal 01/01/2009 sono entrate in vigore tutte le disposizioni relative al D. Lsg. 81/2008, con eccezioni e relativa proroga di decorrenza al 16/05/2009 per:
- in materia di comunicazione degli infortuni che comportano assenza al lavoro di almeno un giorno;
- il divieto di visita medica preassuntiva;
- di valutazione dei rischi da stress lavoro;
- di conferimento della data certa al documento di valutazione dei rischi.
Il D.L. 207/08 ha disposto l’entrata in vigore, dal 01/01/2009, delle disposizioni in materia della valutazione dei rischi e soprattutto delle sanzioni previste dal D.Lgs. 81/2008.
Pertanto il datore di lavoro, è tenuto alla elaborazione del documento di valutazione o all’autocertificazione.
Per le aziende che effettuano la prima assunzione, scompare il termine previsto dall’ex D.Lgs 626/94, che concedeva 90 gg. per redigere il documento di valutazione dei rischi, designare il responsabile di prevenzione e protezione, nominare il medico competente e adempiere a tutti gli altri obblighi previsti al D.Lgs. 81/2008.
Il documento di valutazione dei rischi, redatto dal datore di lavoro, deve contenere:
- una valutazione sulla valutazione dei rischi nella quale vengono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
- indicare le misure di prevenzione e di protezione adottate di protezione dei DPI;
- il programma delle misure ritenute opportune al miglioramento dei livelli di sicurezza;
- l’individuazione delle procedure e delle misure da realizzare, i ruoli dell’organizzazione aziendale che vi deve provvedere, soggetti in possesso di adeguati poteri e competenze;
- l’indicazione del nominativo del RSPP (rappresentante del servizio di prevenzione e protezione), del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e del medico competente che ha partecipato alla valutazione dei rischi.
I datori di lavoro hanno l’obbligo di aggiornamento dell’informazione e della formazione dei lavoratori e dei preposti.
Le sanzioni a carico dei datori di lavoro dal 01/01/2009 per effetto ed ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 81/2008, risultano essere molto pesanti, con importi che oscillano da un minimo di 5.000 euro ad un massimo di 15.000 euro, ovvero arresto da 4 a 8 mesi, per le omissioni più gravi (omissione valutazione rischi, omissione redazione documento valutazione rischi – DVR, o incompleta, ecc.); da un minimo di 3.000 euro a 9.000 euro, per mancati aggiornamenti dei modelli DVR; da un minimo di 800 euro fino a 3.000 euro, ovvero arresto da 2 a 4 mesi, per omissione informazioni lavoratori; da un minimo di 2.000 euro fino a 4.000 euro, ovvero arresto da 4 a 8 mesi, per omessa formazione dei lavoratori, dei preposti e dei RLS (responsabili lavoratori sicurezza).




