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I RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE - IL DECRETO RAEE - NOVITA' E OBBLIGHI

E’ stato pubblicato, sulla G.U. n. 176 del 30 luglio 2005, il D. Lgs. 25 luglio 2005, n. 151, che recepisce tre direttive (2002/95/CE, 2002/96/CE, 2003/108/CE) sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e sulle restrizioni d'uso in queste apparecchiature di determinate sostanza pericolose.
Il provvedimento detta le regole per smaltire correttamente vecchi elettrodomestici, condizionatori, computer, radio, televisori, telefonini, tubi al neon e tutta quella massa di rifiuti elettrici ed elettronici che riempie le nostre case .

Il D. Lgs. n. 151/2005, emanato in recepimento delle direttive europee 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, ha introdotto sul piano nazionale nuove regole che impongono:
- l'obbligo, per i produttori di nuovi beni, di non utilizzare determinate sostanze pericolose nella fabbricazione delle "AEE" (Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche);
- un peculiare sistema di gestione dei "RAEE" (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche), basato su raccolta differenziata, trattamento e recupero ad hoc con oneri economici posti a carico dei produttori e distributori delle apparecchiature nuove.

Il decreto elimina la complicazione attuale dei cittadini che quando acquistano un nuovo elettrodomestico non sanno come disfarsi del vecchio.
Il provvedimento stabilisce l’obbligo del distributore di ritirare gratuitamente il vecchio apparecchio alla consegna del nuovo e precisa che i costi sono a carico dei produttori presenti sul mercato nell’anno solare in cui si verificano i costi, in proporzione alla rispettiva quota di mercato.
Il decreto vieta al produttore di indicare separatamente all’acquirente, al momento della vendita, i relativi costi di raccolta, trattamento e smaltimento.
Il finanziamento delle operazioni di raccolta, trasporto, trattamento, recupero e smaltimento ambientalmente compatibile scatta per le apparecchiature immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005. Entro tale data ogni Stato dell’Unione europea dovrà garantire che siano istituiti sistemi che consentano ai detentori finali e ai distributori di rendere i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Il servizio pubblico dovrà attivare aree attrezzate per la raccolta di questi rifiuti tecnologici aperte a cittadini e venditori, con l’obiettivo di attivare operazioni di riciclaggio e di recupero differenziato.


Cosa significa RAEE?

RAEE è l’acronimo che indica i "Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche", equivalente dell’europeo WEEE (Waste of Electric and Electronic Equipment).


Che cos’è il decreto RAEE?

Il “Decreto RAEE” è il recepimento da parte dell’Italia delle direttive europee 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche e sulla la gestione del fine vita della medesima tipologia di apparecchiature.
Il riferimento di legge è costituito dal D. Lgs. n. 151/2005.


I RAEE, ovvero Rifiuti di AEE.

Le AEE sono apparecchiature che per un corretto funzionamento dipendono dall'energia elettrica, sia come utilizzatrici, sia come generatrici, progettate per funzionare a tensioni fino a 1000 V AC o 1500 V CC, e appartengono a una delle seguenti categorie:
1) Grandi elettrodomestici;
2) Piccoli elettrodomestici;
3) Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni;
4) Apparecchiature di consumo;
5) Apparecchiature di illuminazione;
6) Strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni);
7) Giocattoli e apparecchiature per lo sport e per il tempo libero;
8) Dispositivi medici (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati ed infetti);
9) Strumenti di monitoraggio e controllo;
10) Distributori automatici.


Obiettivi del provvedimento

Gli obiettivi del provvedimento sono:
1. raggiungere, entro il 2008, una quota di raccolta di almeno quattro chilogrammi di rifiuti di natura elettronica/elettrica l’anno per ogni abitante (quella attuale è di circa un chilo e mezzo);
2. ridurre l’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Dal 1° luglio 2006 è, infatti, vietato mettere in commercio apparecchiature elettriche ed elettroniche e sorgenti luminose e a incandescenza contenenti piombo, mercurio, cadmio, cromo esavalente, bifenili polibromurati o etere di difenile polibromurato.


Sanzioni

Per chi non ottempera alla disposizione dettate dal D. Lgs. n. 151/2005, all'art. 16, sono previste sanzioni pesantissime, che possono arrivare fino ad un importo di 100.000,00 euro.

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