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DURC – TEMPI PER IL RILASCIO E VALIDITA’ DEI DOCUMENTI SOSTITUTIVI ISTRUZIONI OPERATIVE

In risposta alle diverse segnalazioni pervenuteci dalle imprese circa i tempi per il rilascio del DURC e la possibilità di utilizzare copie conformi all’originale si precisa che il Durc viene prodotto dal sistema telematico che collega Cassa edile, INPS ed INAIL solo nel momento in cui tutti gli Enti hanno inserito in procedura l’esito dell’istruttoria e, comunque, entro trenta giorni (calcolati dalla data di rilascio del C.I.P. al netto dell’eventuale sospensione a fini istruttori). Nel caso in cui decorra il termine dei trenta giorni senza pronuncia da parte di uno degli enti, scatta la procedura del silenzio-assenso per la parte non verificata.
Il problema sorge allorchè uno degli enti coinvolti sospenda la procedura a fini istruttori e quindi perché rilevi delle anomalie a carico dell’impresa. Al fine di evitare i problemi connessi al protrarsi della fase istruttoria che non consente l’emissione del documento si vuol segnalare alle imprese un’utile soluzione operativa: il Durc ha una validità di tre mesi, quindi ragionando sull’arco temporale di un anno, ciascuna impresa ha bisogno, di quattro Durc (uno per ogni trimestre). Poiché un solo Durc non è sufficiente per tutti i cantieri che l’impresa avvia in un trimestre, è sufficiente che contemporaneamente alla richiesta del Documento unico venga presentata la richiesta di un numero di Ristampe commisurata al numero di cantieri che si ritiene si poter attivare nel trimestre.
Il sistema è efficace se l’impresa 30gg prima della scadenza del Durc effettua immediatamente la richiesta di un nuovo documento unico e del numero di ristampe necessarie a coprire il trimestre successivo.
Questa modalità operativa oltre a poter risolvere la questione dei tempi sollevato dalle imprese, consente anche risolvere un altro problema: gli uffici tecnici dei Comuni, infatti, solitamente richiedono il Durc in originale e non ne accettano la copia conforme. La ristampa ha la stessa validità dell’originale e pertanto libera l’impresa dall’impegno di dover richiedere il documento unico ogni qualvolta debba presentare una DIA.

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